Austria

Attuazione della Direttiva sulla trasparenza retributiva in Austria

L’Austria non ha ancora recepito la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva nel diritto nazionale, benché il termine di recepimento sia scaduto il 7 giugno 2026 (a luglio 2026). Si prevede un recepimento tramite modifiche alla legge sulla parità di trattamento (GlBG) e alla legge costituzionale sul lavoro (ArbVG). Per i datori di lavoro ciò significa: lo standard di base dell’UE è il riferimento e il diritto austriaco vigente continua ad applicarsi.

Cosa si applica già oggi in Austria

L’Austria dispone già di strumenti di trasparenza retributiva che si applicano indipendentemente dalla Direttiva: ai sensi del § 11a GlBG, i datori di lavoro con più di 150 dipendenti devono redigere ogni due anni una relazione sui redditi anonimizzata e renderla accessibile alla rappresentanza dei lavoratori. Le offerte di lavoro devono indicare, ai sensi del § 9 comma 2 GlBG, la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo e la disponibilità a corrispondere una retribuzione superiore.

Questi strumenti restano in vigore fino alla modifica, ma hanno una portata nettamente più limitata rispetto alla Direttiva: la relazione sui redditi non prevede né il diritto di informazione individuale né la soglia del 5% o la comunicazione esterna degli indicatori.

Cosa cambierà con il recepimento

Anche in assenza di un testo legislativo definitivo, il quadro può essere dedotto dalla Direttiva, che su molti punti lascia poco margine nazionale:

  • Diritto di informazione individuale di tutti i lavoratori sulle retribuzioni medie per genere, con termine di risposta di due mesi.
  • Fasce retributive già nel processo di selezione e divieto di chiedere la retribuzione precedente.
  • Obblighi di rendicontazione a partire da 100 dipendenti con comunicazione esterna a un organismo di controllo, nettamente più ampi dell’attuale relazione sui redditi.
  • Valutazione retributiva congiunta con la rappresentanza dei lavoratori in caso di divari ingiustificati pari o superiori al 5%.
  • Inversione dell’onere della prova e sanzioni, la cui configurazione concreta (entità delle sanzioni pecuniarie, competenza delle autorità) è stabilita dal legislatore nazionale.

Questioni nazionali aperte

Il legislatore austriaco deve stabilire, tra l’altro: l’organismo di controllo competente per i dati di rendicontazione, il rapporto tra la nuova rendicontazione e l’esistente relazione sui redditi ai sensi del § 11a GlBG, il ruolo del consiglio aziendale e dell’avvocatura per la parità di trattamento, il metodo di calcolo dell’organico per le soglie nonché l’entità delle sanzioni. Fino ad allora, le affermazioni su questi punti sono previsioni: le contrassegniamo come tali e aggiorniamo questa pagina in caso di modifiche legislative.

Cosa dovrebbero fare ora i datori di lavoro austriaci

Il termine di recepimento scaduto non è un motivo per attendere, al contrario: la prima data di rendicontazione del 7 giugno 2027 vale a livello dell’UE e la relativa base di dati si crea nell’anno in corso. È opportuno costruire ora l’architettura delle posizioni e le categorie di lavoratori, consolidare i dati retributivi comprensivi delle componenti variabili, adeguare i processi di recruiting alle fasce retributive e stabilire il flusso di gestione delle richieste di informazione. Chi redige già l’esistente relazione sui redditi ai sensi del § 11a dispone di una base di partenza, ma deve estendere la logica delle categorie e gli indicatori alla Direttiva.

Domande frequenti

L’Austria ha già recepito la Direttiva sulla trasparenza retributiva?

No. Il termine di recepimento è scaduto il 7 giugno 2026, ma non è ancora stato promulgato alcun provvedimento di attuazione austriaco (a luglio 2026). Si attendono modifiche del GlBG e dell’ArbVG.

La relazione sui redditi austriaca ai sensi del § 11a GlBG continua ad applicarsi?

Sì, fino alla modifica si applica il diritto vigente: i datori di lavoro con più di 150 dipendenti redigono ogni due anni una relazione sui redditi. La Direttiva va nettamente oltre.

I datori di lavoro austriaci devono agire nonostante il mancato recepimento?

Sì. La prima data di rendicontazione UE del 7 giugno 2027 riguarda un anno di riferimento passato e la costruzione della valutazione delle posizioni, delle categorie e della base di dati richiede mesi. Chi attende difficilmente potrà redigere un primo report solido.

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