Rendicontazione

Obblighi di rendicontazione ai sensi dell’art. 9: chi deve comunicare cosa e quando

L’art. 9 della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva obbliga i datori di lavoro a partire da 100 dipendenti a riferire periodicamente sul divario retributivo di genere, per la prima volta entro il 7 giugno 2027 (250+ e 150–249 dipendenti) o entro il 7 giugno 2031 (100–149 dipendenti). Gli indicatori vengono trasmessi a un organismo di controllo nazionale e in parte pubblicati.

Soglie e cadenza

L’obbligo di rendicontazione è articolato per dimensione dell’azienda:

  • 250+ dipendenti: ogni anno, per la prima volta entro il 7 giugno 2027.
  • 150–249 dipendenti: ogni tre anni, per la prima volta entro il 7 giugno 2027.
  • 100–149 dipendenti: ogni tre anni, per la prima volta entro il 7 giugno 2031.
  • Sotto i 100 dipendenti: facoltativo; gli Stati membri possono estendere l’obbligo a livello nazionale.

Quali indicatori devono essere comunicati

Devono essere comunicati, tra l’altro: il divario retributivo complessivo tra dipendenti donne e uomini, il divario nelle componenti complementari o variabili, i valori mediani, la percentuale di donne e uomini che percepiscono componenti variabili, la distribuzione per quartili nonché il divario per ciascuna categoria di lavoratori, disaggregato per retribuzione di base e componenti variabili.

L’indicatore “per categoria di lavoratori” è il più impegnativo: presuppone una solida formazione delle categorie secondo il lavoro uguale e di pari valore, e proprio questo indicatore non viene comunicato all’autorità, bensì messo a disposizione di tutti i lavoratori e della rappresentanza dei lavoratori.

Esattezza, conferma e partecipazione

La direzione deve confermare l’esattezza dei dati, la rappresentanza dei lavoratori deve essere coinvolta e può mettere in discussione metodologia e cifre. L’autorità pubblica gli indicatori a livello aziendale; i lavoratori e le loro rappresentanze possono richiedere chiarimenti e ulteriori disaggregazioni. Un report basato su una metodologia non documentata diventa così rapidamente un rischio.

Rapporto con la relazione sui redditi austriaca

L’esistente relazione sui redditi austriaca ai sensi del § 11a GlBG (ogni due anni, a partire da 150 dipendenti, solo interna) resta in vigore fino al recepimento nazionale, ma non copre la Direttiva: mancano la comunicazione esterna, la distribuzione per quartili, gli indicatori per categoria e il meccanismo del 5%. Come il legislatore concilierà i due strumenti è una questione di recepimento aperta (a luglio 2026).

Domande frequenti

A partire da quanti dipendenti scatta l’obbligo di rendicontazione?

A partire da 100 dipendenti. I datori di lavoro con 250+ riferiscono ogni anno dal 2027, quelli con 150–249 ogni tre anni dal 2027 e quelli con 100–149 ogni tre anni dal 2031.

Gli indicatori comunicati vengono pubblicati?

Sì, i principali indicatori a livello aziendale vengono resi accessibili dall’organismo di controllo. Gli indicatori per categoria di lavoratori vengono forniti ai lavoratori e alla loro rappresentanza.

Il report UE sostituisce la relazione sui redditi austriaca?

È ancora una questione aperta. Fino al recepimento austriaco coesistono entrambi i regimi: il § 11a GlBG invariato e gli indicatori della Direttiva come standard futuro.

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