Confronto giuridico
Trasparenza retributiva in Austria e Germania a confronto
Austria e Germania partono da posizioni diverse rispetto alla Direttiva UE sulla trasparenza retributiva: l’Austria si basa sulla legge sulla parità di trattamento (GlBG) e sulla relazione sui redditi a partire da 150 dipendenti, la Germania sulla legge sulla trasparenza retributiva (EntgTranspG) e sul relativo diritto di informazione a partire da 200 dipendenti. Entrambi i paesi devono adeguare il proprio diritto alla Direttiva e nessuno dei due aveva completato tale adeguamento allo scadere del termine il 7 giugno 2026 (a luglio 2026).
Situazione di partenza in Austria
La legge austriaca sulla parità di trattamento prevede due strumenti centrali: la relazione sui redditi anonimizzata ogni due anni per i datori di lavoro con più di 150 dipendenti (§ 11a GlBG), accessibile solo internamente alla rappresentanza dei lavoratori, e l’obbligo di indicare nelle offerte di lavoro la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo unitamente alla disponibilità a corrispondere una retribuzione superiore (§ 9 comma 2 GlBG). Un diritto individuale di informazione sulle retribuzioni di confronto non esiste finora.
Situazione di partenza in Germania
La Germania dispone dal 2017 della legge sulla trasparenza retributiva: i lavoratori in stabilimenti con più di 200 dipendenti possono richiedere la retribuzione mediana di un’attività di confronto; le imprese con più di 500 dipendenti sono soggette a obblighi di verifica e di rendicontazione. Nella prassi l’impatto è rimasto limitato, tra l’altro a causa dell’elevata soglia, della limitazione al mediano e dell’assenza di sanzioni in caso di mancata risposta.
Cosa cambia la Direttiva nei due paesi
La Direttiva porta entrambi gli ordinamenti a un livello comune e più rigoroso:
- Diritto di informazione senza soglia e con termine di due mesi: nuovo per l’Austria, nettamente ampliato per la Germania (finora a partire da 200 dipendenti).
- Retribuzioni medie per genere anziché solo il mediano, oltre al diritto ai criteri retributivi.
- Rendicontazione esterna a partire da 100 dipendenti: sostituisce o amplia la relazione sui redditi (AT, da 150, interna) e i report dell’EntgTranspG (DE, da 500).
- Fasce retributive nel recruiting e divieto della domanda sulla retribuzione: nuovi in entrambi i paesi.
- Soglia del 5% con valutazione retributiva congiunta, inversione dell’onere della prova e sanzioni: nuovi in entrambi i paesi.
Stato dell’attuazione (luglio 2026)
Austria: non è stato promulgato alcun provvedimento di attuazione; si attendono modifiche del GlBG e dell’ArbVG. Germania: il recepimento è atteso tramite una riforma dell’EntgTranspG; anche in questo caso, allo scadere del termine non era stato promulgato alcun provvedimento. Le imprese con sedi in entrambi i paesi dovrebbero pianificare in funzione dello standard di base dell’UE e trattare le differenze nazionali come configurazione, non come progetti separati.
Conseguenza per le imprese con sedi in entrambi i paesi
Chi gestisce entità giuridiche in Austria e Germania ha bisogno di una metodologia comune – valutazione delle posizioni, categorie, indicatori – con regole specifiche per paese per ciascuna entità giuridica: soglie, cicli di rendicontazione, canali con le autorità e ruoli della rappresentanza dei lavoratori differiscono. Una piattaforma con un motore delle regole per ciascuna entità giuridica evita il formarsi di due mondi di conformità paralleli.
Domande frequenti
La legge tedesca sulla trasparenza retributiva si applica anche in Austria?
No. L’EntgTranspG è diritto tedesco. In Austria si applicano il GlBG e l’ArbVG; la Direttiva UE stabilisce lo standard minimo comune per entrambi i paesi.
Quale paese ha oggi le regole più rigorose?
Gli strumenti sono diversi: l’Austria richiede relazioni sui redditi a partire da 150 dipendenti, la Germania prevede un diritto di informazione a partire da 200 dipendenti. Entrambi restano al di sotto della Direttiva, che entrambi i paesi devono recepire.
I gruppi possono coprire Austria e Germania con un unico processo?
Sì, se metodologia e modello di dati sono condivisi e gli obblighi specifici per paese sono configurati per ciascuna entità giuridica. La Direttiva armonizza gli obblighi fondamentali; i dettagli nazionali restano diversi.