Diritto di informazione
Il diritto di informazione ai sensi dell’art. 7: procedura, termini, prassi
Ai sensi dell’art. 7 della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva, ogni lavoratore può richiedere per iscritto informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, disaggregati per genere, per un lavoro uguale o di pari valore. Il datore di lavoro deve rispondere entro due mesi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
Chi può chiedere e cosa va risposto
Il diritto di informazione spetta a tutti i lavoratori, compreso il personale a tempo parziale e a tempo determinato. La richiesta può essere presentata direttamente oppure tramite la rappresentanza dei lavoratori o un organismo per la parità. Il datore di lavoro deve fornire il livello retributivo del lavoratore stesso e i livelli retributivi medi, disaggregati per genere, per la categoria di lavoratori che svolgono un lavoro uguale o di pari valore.
I datori di lavoro devono inoltre informare attivamente ogni anno i propri lavoratori in merito a tale diritto. Le clausole contrattuali che impediscono ai lavoratori di parlare della propria retribuzione non sono ammissibili ai fini del principio della parità retributiva.
Il termine di due mesi nel processo
La risposta è dovuta entro due mesi dalla richiesta. Se l’informazione è inesatta o incompleta, i lavoratori possono richiedere ulteriori chiarimenti e dettagli ragionevoli. Per il datore di lavoro ciò significa: monitoraggio del termine dalla ricezione, responsabilità definite, un calcolo riproducibile dei valori di confronto e una consegna documentata.
Senza categorie di lavoratori predisposte, il termine è difficile da rispettare: il gruppo di confronto del lavoro uguale o di pari valore deve essere già definito al momento della richiesta; costituirlo ad hoc è metodologicamente vulnerabile e irrealistico nei tempi disponibili.
Protezione dei dati nella risposta
I valori medi non devono consentire di risalire a singole persone. In presenza di gruppi di confronto ridotti sono necessarie misure di tutela, come la soppressione dei valori al di sotto di una dimensione minima del gruppo. Il trattamento dei dati retributivi è soggetto al GDPR e alla limitazione della finalità ai sensi dell’art. 12 della Direttiva: i dati possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di parità retributiva.
Come si presenta un flusso di gestione delle richieste solido
Un processo idoneo all’audit comprende almeno queste fasi:
- Registrare la ricezione e calcolare automaticamente il termine (data della richiesta + due mesi).
- Determinare e documentare la categoria di confronto del lavoratore richiedente.
- Calcolare gli indicatori a partire dai pay record aggiornati, sopprimendo i gruppi ridotti.
- Eseguire una revisione sulla protezione dei dati e sul merito prima dell’invio, applicando il principio dei quattro occhi.
- Consegnare la risposta per iscritto e archiviarla come snapshot con lo stato del calcolo.
Domande frequenti
Con quale rapidità il datore di lavoro deve rispondere a una richiesta di informazione?
Entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In caso di informazioni inesatte o incomplete, i lavoratori possono richiedere ulteriori chiarimenti.
Il diritto di informazione si applica anche nelle piccole imprese?
Sì. A differenza degli obblighi di rendicontazione, il diritto di informazione non prevede alcuna soglia: si applica ai datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
Il datore di lavoro può indicare le retribuzioni di singoli colleghi?
No. La risposta contiene valori medi per genere relativi alla categoria di confronto. Occorre impedire di risalire a singole persone tramite dimensioni minime del gruppo e aggregazione.