Recruiting

Trasparenza retributiva nel recruiting: gli obblighi dell’art. 5

Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva, i datori di lavoro devono comunicare in anticipo ai candidati la retribuzione iniziale o la relativa fascia, nell’offerta di lavoro o prima del colloquio. La domanda sulla retribuzione precedente è vietata. Questi obblighi si applicano ai datori di lavoro di qualsiasi dimensione.

Cosa deve essere divulgato in anticipo

I candidati hanno il diritto di ricevere dal futuro datore di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Ove pertinente, vanno indicate anche le disposizioni del contratto collettivo applicabile. L’informazione deve pervenire con tempestività sufficiente a consentire una trattativa retributiva informata, ad esempio nell’offerta pubblicata o al più tardi prima del colloquio.

Una fascia deve essere realistica: una banda che di fatto copre qualsiasi retribuzione non assolve alla finalità di trasparenza ed è giuridicamente vulnerabile. Nella prassi, le imprese ricavano la fascia dal pay band della posizione di destinazione.

Il divieto della domanda sulla retribuzione

I datori di lavoro non possono chiedere ai candidati l’andamento della loro retribuzione nel rapporto di lavoro attuale o in quelli precedenti. Il motivo: le retribuzioni storiche trasferiscono la discriminazione retributiva esistente nel nuovo rapporto di lavoro. Il divieto riguarda le guide ai colloqui, i moduli di candidatura e i sistemi di gestione dei candidati: in tutti questi ambiti i relativi campi e domande devono essere rimossi.

Resta ammesso parlare delle aspettative retributive: i candidati possono indicare la propria aspettativa e il datore di lavoro può chiederla, ma non la retribuzione effettiva precedente.

Offerta e procedure neutre sotto il profilo del genere

Le offerte di lavoro e le denominazioni delle mansioni devono essere formulate in modo neutro sotto il profilo del genere e le procedure di assunzione condotte senza discriminazioni. Insieme alla fascia retributiva si crea così una base documentale verificabile: chi archivia, per ciascuna offerta, la fascia, la base dei criteri e le fasi del processo potrà in seguito dimostrare la conformità.

Specificità austriaca: retribuzione minima da CCL oggi, fascia domani

In Austria, le offerte di lavoro devono già oggi indicare, ai sensi del § 9 comma 2 GlBG, la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo e la disponibilità a corrispondere una retribuzione superiore. La Direttiva va oltre: richiede la retribuzione iniziale effettiva o una fascia realistica anziché il minimo formale da contratto collettivo. Come il legislatore austriaco concilierà le due prescrizioni è una questione di recepimento aperta (a luglio 2026); la prassi sicura è indicare già ora una fascia realistica in aggiunta al riferimento al contratto collettivo.

Lista di controllo per il processo di recruiting

Per l’adeguamento del processo di recruiting si sono rivelate efficaci queste fasi:

  • Definire i pay band per ciascuna famiglia di posizioni e livello e utilizzarli come fonte per le fasce delle offerte.
  • Integrare i modelli di offerta con la fascia retributiva e il riferimento al contratto collettivo.
  • Rimuovere le domande sulla storia retributiva da moduli, campi dell’ATS e guide ai colloqui.
  • Formare gli intervistatori e comunicare il divieto in modo documentato.
  • Archiviare per ciascuna offerta la fascia e la base dei criteri per poter dimostrare la conformità.

Domande frequenti

La fascia retributiva deve figurare direttamente nell’annuncio di lavoro?

La Direttiva richiede l’informazione in anticipo, nell’offerta o in tempo utile prima del colloquio. Indicarla direttamente nell’annuncio è la modalità più trasparente e pratica.

Nel colloquio si può chiedere la retribuzione attuale?

No. La domanda sulla storia retributiva è vietata ai sensi dell’art. 5. È ammessa la domanda sull’aspettativa retributiva del candidato.

In Austria è ancora sufficiente il riferimento alla retribuzione minima da CCL?

Secondo il diritto austriaco vigente sì, secondo la Direttiva no: essa richiede la retribuzione iniziale effettiva o una fascia realistica. Fino al recepimento nazionale è consigliabile combinare entrambe.

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